ricorsi su sanzioni multe – autovelox

Un’indicazione tassativa dei motivi per i quali un verbale può essere dichiarato nullo non è oggettivamente possibile. La materia è, infatti, soggetta a continue rivistazioni e reinterpretazioni da parte del legislatore e della giurisprudenza ed i casi concreti possono essere di una varietà pressocchè infinita e nell’elencazione che segue vengono indcati i più frequenti motivi di nullità che può capitare di constatare esaminando un verbale di contravvenzione

Motivi di nullità relativi alla forma
Omessa indicazione che la copia del verbale notificata è autentica e conforme all’originale
Omessa indicazione dei rimedi attraverso i quali è consentita l’opposizione
Omessa indicazione del soggetto responsabile del procedimento amministrativo
Omessa indicazione dell’agente accertatore
Omessa indicazione della delibera di autorizzazione di installazione di impianto semaforico
Omessa indicazione, sul retro del segnale stradale, della data e del numero della delibera

Eccesso di velocità
Omessa informazione circa il controllo della velocità effettuato tramite mezzi di rilevazione elettronica
Omessa indicazione della marca e del modello dello strumento misuratore (autovelox)
Omessa indicazione del numero di matricola dello strumento misuratore (autovelox)
Omessa indicazione del provvedimento di omologazione dello strumento misuratore (autovelox)
Omessa indicazione del procedimento di taratura dello strumento misuratore (autovelox)

Mancanza di elementi di riscontro dell’infrazione

Omessa indicazione del luogo esatto in cui sarebbe avvenuta la presunta infrazione
Omessa indicazione di alcun punto di riferimento, nella cui prossimità sarebbe avvenuta l’infrazione
Omessa indicazione dell’ora in cui sarebbe avvenuta la presunta infrazione
Omessa indicazione del senso di marcia percorso e della dinamica della presunta infrazione
Omessa indicazione degli elementi che hanno impedito la contestazione immediata dell’infrazione
Per i verbali redatti a mano, inintellegibilità della grafia
Verbale redatto dalla Polizia Municipale al di fuori del proprio territorio di competenza
Mancanza di visibilità degli agenti del traffico
Lo studio Legale Aliventi  ha raggiunto negli anni un elevata competenza in materia e a seconda dei casi ricorrerà al Prefetto di Perugia con ricorso in autotutela ovvero ai Giudici di pace in tutto in territorio della valle Umbra da  Perugia a Spoleto.

risarcimento danno dal fondo di garanzia vittime della strada
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito con legge numero 990 del 1969, è gestito, sotto il controllo del Ministero delle Attività Produttive, dalla Consap Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Il Fondo per le vittime della strada, ai sensi dell’articolo 283 del decreto legislativo numero 209 del 7 settembre 2005, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da:
veicoli o natanti non identificati per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo numero 198 del 6 novembre 2007), il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500, in caso di danni gravi alla persona;
veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest’ultimi, di euro 500 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo numero 198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);
veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario.
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, a seguito del decreto legislativo numero 198 del 6 novembre 2007, provvede al risarcimento del danno anche nei seguenti casi:
d – bis) sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Articolo 283, comma 1, lett. d-bis);
d – ter) sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Articolo 283, comma 1, lett. d-ter).
Nei sinistri di cui all’articolo 283 lett. b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose.
L’intervento del Fondo, nei casi sopracitati, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro ( € 774.685,35 per i sinistri accaduti successivamente al 1° maggio 1993).
L’istruttoria e la liquidazione dei danni per i sinistri di cui all’Articolo 283 lett. a), b), d), d-bis) e d-ter) è quindi, per legge, di esclusiva competenza dell’Impresa Designata, individuata in base al luogo di accadimento del sinistro, alla quale va inviata la richiesta di risarcimento dei danni per l’apertura della pratica e nei cui confronti, in caso di mancata definizione transattiva, deve essere esercitata l’eventuale azione giudiziaria.
La designazione delle Imprese, valida per un triennio, avviene per legge tramite provvedimento dell’Isvap (l’ultimo attualmente in vigore è il provvedimento numero 2496 del 28 dicembre 2006).