Azioni possessorie
Le azioni possessorie possono definirsi i rimedi processuali tipici a tutela del possesso.
Oggetto della tutela è pertanto quella particolare relazione di fatto con la cosa “che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale” (secondo la definizione codicistica dettata dall’art. 1140 c.c.). Presupposto delle azioni possessorie e della tutela che esse apprestano è pertanto la distinzione tra possesso inteso come semplice esercizio del potere di fatto sulla cosa e diritto sostanziale sul quale, di norma, il possesso si fonda. Se l’ipotesi direi fisiologica, è quella in cui chi esercita il potere sulla cosa (corrispondente per contenuto e qualità al diritto di proprietà o ad altro diritto reale) sia il proprietario o il titolare del diritto sostanziale (e in tal caso si parla di possesso legittimo), per avere accesso alla tutela possessoria non è necessario che vi sia corrispondenza tra possesso e titolarità del diritto: ciò che viene tutelato è il possesso in quanto tale a prescindere da qualsiasi riferimento al rapporto sottostante.
Le ragioni per le quali il possesso trova questa autonoma e incisiva forma di tutela sono tradizionalmente ricollegate:
a) all’esigenza di “assicurare la pace tra i consociati contro la violenza privata”: garantendo una rapida difesa del possesso si evita che coloro che ritengano di essere titolari di un diritto reale sulla cosa (e pertanto ritengano abusivo il possesso altrui) “si facciano giustizia da sé”, dovendo al contrario adire le vie giurisdizionali;
b) all’esigenza di garantire il pacifico godimento delle cose, assicurando rilevanza giuridica alla relazione che si crea tra soggetto e bene oggetto del possesso (sul punto occorre qui ricordare che l’ordinamento riconosce una rilevante serie di effetti giuridici a tale relazione: usucapione – possesso vale titolo – disciplina dei frutti);
c) all’esigenza di assicurare una pronta protezione della proprietà e dei diritti reali in genere.
Le azioni possessorie (come le azioni nunciatorie) sono disciplinate sia dal codice civile che dal codice di procedura civile, presentando un aspetto sostanziale, concernente la posizione del possessore all’interno dell’ordinamento, e un aspetto processuale (disciplina del procedimento, competenza, poteri del giudice).
E’ stato efficacemente affermato che “le azioni possessorie appartengono al diritto sostanziale in quanto determinano il contenuto della posizione giuridica del possessore apprestando in suo favore la tutela contro date ingerenze. In corrispondenza alle azioni possessorie è possibile identificare, precisamente, il diritto del possessore a non subire spoglio o molestie nel possesso”.
Le azioni possessorie previste dal codice civile sono l’azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.) e l’azione di manutenzione (art. 1170 c.c.).
La loro disciplina presenta caratteristiche comuni (oltre a quelle procedimentali si pensi alla disciplina della decadenza, alla ripartizione dell’onere della prova) , ma tali azioni si differenziano sotto significativi aspetti:
oggetto o petitum (richiesta di reintegrazione o di cessazione della molestia);
legittimazione attiva (l’azione di manutenzione non compete al detentore);
presupposti oggettivi (l’azione di manutenzione richiede l’esistenza di un possesso annuale);
bene tutelato (dall’azione di manutenzione sono esclusi i beni mobili).
Lo studio Legale Aliventi offre tutela a chiunque avesse necessità di tutelare i propri diritti in tutto il territorio Umbro , in particolare nella zona di Perugia, Spoleto, Assisi Santa Maria degli Angeli, Gualdo Tadino, Todi, Foligno e in tutti i comuni limitrofi, quale Spello , Bevagna , Cannara, Valtopina , Nocera Umbra ecc..
Difesa tramite il gratuito patrocinio
Il gratuito patrocinio e’ un beneficio previsto dalla Costituzione
(art. 24 Cost.).
Esso consiste nel fornire assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, a chi non e’ in grado di sostenere le relative spese legali.
Il pagamento delle spese (avvocati, consulenti, investigatori ) viene dunque effettuato tramite il cosiddetto “patrocinio a spese dello Stato”
Il gratuito patrocinio e’ previsto per:
–
–
–
–
Lo Studio Aliventi è iscritto con i suoi Avvocati presso le liste del gratuito patrocinio negli uffici giudiziari del Tribunale di Perugia e Spoleto e quindi è grado di fornire difesa legale a spese dello stato ( qualora ne ricorrano i presupposti ) nei Tribunali sopra indicati e nelle sezioni distaccate di Foligno , Assisi, Todi, Gubbio.
Appelli avverso le sentenze di primo grado
L’appello in linea generale è un mezzo di impugnazione con il quale si demanda a un giudice superiore di pronunciarsi su una controversia che sia stata decisa in una sentenza o decisione precedente e di cui una delle parti si ritenga insoddisfatta. L’appello nel diritto amministrativo italiano è un mezzo di impugnazione di tipo rinnovatorio perché consiste nell’espressione di un nuovo giudizio sulla stessa questione. Si differenzia in tal senso dai gravami impugnatori che invece vertono sulla sentenza come atto e quindi come riesame critico della medesima. Da questo punto di vista però la classificazione dell’appello in tal senso non è netta, basta pensare al fatto che il ricorso in appello è già di per se una critica alla sentenza impugnata.
L’appello deve essere proposto entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (termine breve). Nel caso in cui non vi sia stata notificazione, il termine è di un anno (per i giudizi introdotti prima del 04.07.2009) o di sei mesi (per i giudizi introdotti successivamente al 04.07.2009) decorrente dalla data della pubblicazione della sentenza (termine lungo). Entrambi i termini sono sottoposti alla sospensione feriale dal 1º agosto al 15 settembre. Entro il termine indicato deve essere notificato l’appello alle controparti. La notifica deve essere effettuata nei confronti o della P.A. o di un controinteressato oppure entrambi. Legittimati a proporre appello sono ovviamente i soccombenti nel giudizio di primo grado e i controinteressati sostanziali che non abbiano ricevuto notifica di ricorso in primo grado, sia nel caso in cui questi avrebbero dovuto riceverla, sia nel caso in cui la legge non preveda tale obbligo, ma il soggetto abbia comunque una posizione qualificata. La sentenza, dopo essere stata adottata, viene sottoscritta dai giudici che ne facevano parte e viene poi depositata.
Lo Studio Aliventi è disponibile a trattare in Appello le cause definite con sentenze ingiuste presso Corte di Appello di Perugia o presso il Tribunale per i giudizi conclusi davanti ai Giudici di Pace
Cause di equa riparazione legge Pinto
E’ il diritto ad essere risarciti per le lungaggini processuali, vale a dire per l’eccessiva ed irragionevole durata di un processo. Il diritto all’equa riparazione è previsto dall’art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dalla legge nazionale n. 89/2001 (nota come “legge Pinto”).
Chi è stato coinvolto in un processo di qualunque tipo –
Il diritto all’equa riparazione si fa valere presentando ricorso tramite avvocato alla Corte di Appello territorialmente competente.
Lo studio Legale Aliventi si occupa di far risarcire il cittadino quando le sue cause siano durate oltre i tempi stabiliti per legge, ricorrendo alla corte di Appello di Firenze, che è competente per le cause trattate in Umbria , e presso la Corte di Appello di Perugia per le cause trattare a Roma e nel Lazio.