Redazione di denunce e querele

Chiunque sia venuto a conoscenza di un fatto che costituisce reato può presentare denuncia del fatto, ovvero può esporre ad un pubblico ufficiale o direttamente al Pubblico Ministero gli elementi essenziali del fatto, l’indicazione del giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note.
Qualora il reato che si riscontra in denuncia rientri fra quelli c.d. procedibili d’ufficio (art. 50 comma 2 c.p.p.) sarà sufficiente la semplice esposizione dei fatti di cui alla denuncia affinché l’autorità giudiziaria sia legittimata ad esercitare l’azione penale, altri reati invece sono procedibili solo a querela di parte, cioè quando vi sia l’espressa volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato (art. 336 c.p.p.).
denuncia: essa costituisce la narrazione dei fatti da cui si evince l’esistenza del reato. E’ importante, pertanto, che questa sia il più possibile chiara, precisa e completa;
querela: è la condizione necessaria a procedere. In pratica, se manca la volontà della parte offesa a procedere (è questa la querela), l’autorità giudiziaria non potrà svolgere la necessaria attività volta all’individuazione della fattispecie reato.
E’ importante, quindi, che il cittadino il quale abbia l’ intenzione di far perseguire un fatto reato lo faccia attraverso un atto di denuncia-querela che corrisponda alle caratteristiche di legge.

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